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SRL: NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

– DECORRENZA, RUOLO ED OBBLIGHI –

Come noto, in data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il codice della crisi e dell’insolvenza entra effettivamente in vigore il 15 agosto 2020 ma, per alcune disposizioni, come quelle riguardanti l’obbligo di istituzione dell’organo di controllo nelle società (intervenute a modificare l’art. 2477 del codice civile), viene espressamente fissata l’efficacia all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.

L’articolo 379 D.Lgs. 14/2019 revisiona in molte parti la disciplina del controllo societario.

DECORRENZA

Viene modificato il presupposto  che innesca l’obbligo di nomina del sindaco o del revisore: in precedenza era disposto un rinvio all’articolo 2435-bis del codice civile e quindi l’obbligo di nomina ricorreva quando la società sforava i limiti per l’utilizzo del bilancio in forma abbreviata, diventando conseguentemente soggetta all’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria, oggi vengono individuati dei parametri del tutto autonomi da quelli riguardanti la scelta della forma di bilancio.

Di seguito i nuovi parametri:

Art. 2477 c.2 c.c. Totale attivo Ricavi netti Media dipendenti OBBLIGO
DOPO LA RIFORMA > 4.000.000 > 4.000.000 > 20 ·         Se per 2 esercizi consecutivi è superato almeno 1 dei 3 limiti

·         Viene meno se per 3 esercizi consecutivi non viene superato nessuno dei 3 limiti

RUOLO

L’organo di controllo ha la funzione di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente assumendo le conseguenti idonee iniziative se l’assetto organizzativo del’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi, monitorando l’attività tramite gli indicatori della crisi.

Gli indicatori della crisi sono costituiti principalmente dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Tali indici saranno resi pubblici nei prossimi mesi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

OBBLIGHI

L’organo di controllo ha l’obbligo di segnalare il mancato rispetto degli indicatori della crisi.

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, l’organo di controllo deve informare l’OCRI (organismi di composizione della crisi di impresa), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all’obbligo di segretezza.

La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI.

Non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata.

 

IL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE

L’organo di controllo deve essere costituito da professioni indipendenti.

Si definisce “professionista indipendente”,: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
  • Essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
  • Non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale (il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore , né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa).

 ISTITUZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto l’ articolo, 2086, comma 2 del codice civile, secondo il quale:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.