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POLIZZE CATASTROFALI: dal 01/01/2026 scatta l’obbligo anche per piccole e micro aziende

Il Consiglio dei Ministri n. 121 del 28 marzo 2025 ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale:
– Piccole medie imprese (PMI)  rinvio al 01/10/2025
– Piccole e micro aziende rinvio al 01/01/2026

Rimane, invece, fermo al 1° aprile 2025 il termine per le grandi imprese.

EVENTI CLIMATICI CATASTROFALI


Sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni


SOGGETTI OBBLIGATI

 

 

 


–            Imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, che hanno iscritti a bilancio IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (art. 2424 c.c.) – terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali (n.b.: vanno assicurati beni di proprietà)


SOGGETTI ESCLUSI

 

 


–            Imprese agricole

–            Imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;


 

 Si precisa che:

  • la c.d. “partita merci” non è parte dell’obbligo, in quanto non ricompresa nel citato articolo del c.c.;
  • l’obbligo grava su beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. In sintesi, l’obbligo grava sull’utilizzatore dei beni stessi – la copertura assicurativa comprende anche le fattispecie dell’affitto d’azienda e l’usufrutto d’azienda, nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore sul quale grava l’obbligo;
  • per le polizze già in essere l’adeguamento alle previsioni di legge decorre in corrispondenza del primo rinnovo utile.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.