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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ADESIONE ENTRO 31/10/2024

Nell’ambito del Decreto attuativo della Riforma fiscale dedicato al procedimento accertativo è stata introdotta la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei “contribuenti di minori dimensioni”.

Il CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE consiste in una proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta 2024-2025.

La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall’Agenzia al contribuente attraverso dei programmi informatici. La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Possono accedere al CPB:

  • Soggetti ISA che nel 2023 non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.
  • Rispetto al testo approvato in via preliminare, nel testo definitivo è stata soppressa la limitazione dell’accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8.
  • Per i contribuenti forfetari, in via sperimentale, la proposta è limitata ad una annualità.

Effetti dell’accettazione della proposta:

  • Il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
  • L’accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Effetti del concordato ai fini IVA:

  • L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali ISA (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

 

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato gli accertamenti di cui all’art. 39, DPR n. 600/73 non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui ricorrano le  cause di decadenza.

L’Agenzia delle Entrate e la GdF “programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”

Studio Carbonetti & partners