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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – OPPORTUNITA’ “DECRETO AGOSTO”

L’articolo 110 del Decreto Agosto offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni.

I beni sopra citati possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

  • Siano presenti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
  • vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
  • Occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto, la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene”.

Da quanto detto fin d’ora sì evidenzia che un’impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.

Questa novità rende particolarmente appetibile la legge di rivalutazione in esame, soprattutto in termini di risparmio fiscale.

Un’altra novità rispetto alle precedenti norme di rivalutazione riguarda la possibilità di poter effettuare:

  • una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica;
  • una rivalutazione con efficacia sia civilistica sia fiscale.

In questa seconda ipotesi, il riconoscimento fiscale, ai sensi dell’articolo 110, comma 4 del Decreto Agosto, avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili.
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